Art. 172.
(Organici degli istituti, dei centri di servizio sociale per adulti e delle altre sedi di servizio).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dipartimento della amministrazione penitenziaria definisce i nuovi organici del personale penitenziario relativi agli istituti, ai centri di servizio sociale per adulti, ai provveditorati regionali della amministrazione penitenziaria e allo stesso dipartimento. Al fine della sollecita definizione degli organici, i singoli provveditorati regionali entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le direzioni degli istituti e dei centri, formulano le proposte per i territori di competenza.
      2. In attuazione di quanto disposto dal comma 1, sono di seguito indicati i diversi ruoli dei quali deve essere assicurata la copertura:

          a) funzionari direttivi degli istituti, di cui al comma 7 dell'articolo 134;

          b) funzionari amministrativo-contabili degli istituti e dei centri di servizio sociale per adulti, di cui al comma 3 dell'articolo 135;

          c) educatori, di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 136;

          d) esperti dell'osservazione e trattamento, di cui al comma 2 dell'articolo 137;

          e) Corpo di polizia penitenziaria, di cui al comma 3 dell'articolo 139;

          f) personale di collaborazione degli istituti e dei centri di servizio sociale per adulti, di cui al comma 1 dell'articolo 140 e al comma 1 dell'articolo 145;

          g) funzionari direttivi dei centri di servizio sociale per adulti, di cui al comma 1 dell'articolo 145;

 

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          h) assistenti sociali, di cui al comma 1 dell'articolo 145;

          i) operatori di servizio sociale, di cui al comma 5 dell'articolo 143 e al comma 1 dell'articolo 145.

      3. Nei ruoli elencati al comma 2 non è compreso il personale dell'area sanitaria, che deve essere inserito nel Servizio sanitario nazionale.