1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dipartimento della amministrazione penitenziaria definisce i nuovi organici del personale penitenziario relativi agli istituti, ai centri di servizio sociale per adulti, ai provveditorati regionali della amministrazione penitenziaria e allo stesso dipartimento. Al fine della sollecita definizione degli organici, i singoli provveditorati regionali entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le direzioni degli istituti e dei centri, formulano le proposte per i territori di competenza.
2. In attuazione di quanto disposto dal comma 1, sono di seguito indicati i diversi ruoli dei quali deve essere assicurata la copertura:
a) funzionari direttivi degli istituti, di cui al comma 7 dell'articolo 134;
b) funzionari amministrativo-contabili degli istituti e dei centri di servizio sociale per adulti, di cui al comma 3 dell'articolo 135;
c) educatori, di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 136;
d) esperti dell'osservazione e trattamento, di cui al comma 2 dell'articolo 137;
e) Corpo di polizia penitenziaria, di cui al comma 3 dell'articolo 139;
f) personale di collaborazione degli istituti e dei centri di servizio sociale per adulti, di cui al comma 1 dell'articolo 140 e al comma 1 dell'articolo 145;
g) funzionari direttivi dei centri di servizio sociale per adulti, di cui al comma 1 dell'articolo 145;
h) assistenti sociali, di cui al comma 1 dell'articolo 145;
i) operatori di servizio sociale, di cui al comma 5 dell'articolo 143 e al comma 1 dell'articolo 145.
3. Nei ruoli elencati al comma 2 non è compreso il personale dell'area sanitaria, che deve essere inserito nel Servizio sanitario nazionale.